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L’ordinamento finanziario a seguito dell’accordo di Milano

Principi generali

Il nuovo modello introdotto nel 2009 con l’accordo di Milano vede quale elemento fondante dell’autonomia finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle due Province di Trento e Bolzano la compartecipazione in quota fissa al gettito di tutti i tributi erariali pertinenti al sistema economico trentino, in quanto prodotti o comunque riferibili a basi imponibili, a processi di consumo, di produzione o di trasferimento afferenti il territorio. Il requisito della territorialità, per il quale spettano alla Regione o alle Province tutti i gettiti fiscali collegati al territorio di competenza permette di ricomprendere non solo il gettito riscosso, ma anche quello prodotto sul territorio e riscosso fuori per esigenze amministrative o legislative. Nello specifico spettano alla Provincia i 9/10 di tutti i tributi erariali prodotti sul territorio, ad eccezione dell’IVA interna che spettava nella misura dei 7/10 (disciplina poi modificata in seguito al “patto di garanzia”; attualmente sono previsti gli 8/10 dell’IVA, esclusa quella relativa all’importazione, al netto dei rimborsi previsti da legge statale ed i 9/10 dell’IVA relativa all’importazione, determinata assumendo a riferimento i consumi finali) e dell’imposta erariale sull’energia elettrica, che spetta per i 10/10.

Sono state eliminate le entrate non coerenti col principio della congruità delle risorse attribuite alle autonomie speciali a carico della finanza statale, sancito dall’art. 27 della legge delega sul federalismo, e precisamente:

 

Con l’eliminazione della quota variabile e della somma sostitutiva dell’IVA all’importazione si configura un modello finanziario senza incertezza in ordine ai volumi di risorse disponibili, a beneficio della programmazione finanziaria. L’accordo di Milano ha previsto anche una nuova modalità di erogazione delle compartecipazioni ai tributi erariali spettanti alla Regione e alle Province: il versamento diretto delle quote di tributi da parte dei soggetti che riscuotono i tributi (mentre in precedenza le spettanze venivano incassate dallo Stato ed erogate solo successivamente dal Ministero dell’economia e delle finanze).

Aspetti tributari

Il nuovo ordinamento finanziario ha inoltre significativamente ampliato i poteri in ambito tributario della Regione e delle Province autonome, con riferimento:

 

L’art. 74 St. prevede altresì che la Regione e le Province possano ricorrere all’indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti, ed è in ogni caso esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.

Tributi locali

L’art. 81 dello Statuto già attribuiva alle Province la competenza esclusiva in ordine al finanziamento dei Comuni. Successivamente all’accordo di Milano, la legge di stabilità 2014 ha rafforzato la competenza in capo alle Province in materia di tributi locali, rivalutandola in competenza primaria soggetta ai soli principi dell’ordinamento, riconoscendo alla legislazione provinciale la potestà di incidere anche sui tributi locali di natura immobiliare, compresi quelli istituiti dallo Stato (quali IMU, TASI etc.) che possono essere disciplinati anche in deroga alla legge statale. Con la manovra finanziaria 2015 la Provincia ha esercitato la la nuova competenza in materia di tributi locali immobiliari con l’istituzione del tributo IMIS, imposta immobiliare semplice, che assorbe l’IMU e la TASI con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti in capo ai cittadini e alle imprese, di assicurare in capo ai Comuni una maggiore manovrabilità e disponibilità diretta del tributo.

La potestà sui tributi locali attribuita alle Province completa la competenza in materia di finanza locale già loro spettante ed evita conflitti e sovrapposizioni tra gettiti tributari spettanti alla Provincia e gettiti da attribuire ai Comuni. Le Province si vedono così riconosciuto un importante strumento di intervento, cioè la facoltà di manovrare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni, potendo variare anche selettivamente la pressione fiscale sul territorio in base alle politiche perseguite. Le Province possono inoltre, nel rispetto dei vincoli europei, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, ed i fondi necessari per le relative compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle Province. La Provincia di Trento in particolare ha utilizzato la leva tributaria per favorire la crescita dell’economia attraverso l’introduzione – in sostituzione dei tradizionali incentivi finanziari – di consistenti e selettive agevolazioni fiscali, in particolare in materia di IRAP, determinando una significativa riduzione della pressione fiscale locale.

Accertamenti tributari ed agenzie fiscali

È stato altresì introdotto il coinvolgimento delle Province nell’attività di accertamento dei tributi, basato su nuove forme di collaborazione con le agenzie fiscali, anche in termini di condivisone delle banche dati disponibili e delle informazioni relative alle dinamiche dei gettiti tributari, a garanzia di maggiori efficienza dell’accertamento tributario e coerenza complessiva dei sistemi di accertamento. La legge di stabilità per il 2014 ha previsto la delega delle funzioni delle agenzie fiscali alle Province, per assicurare una gestione unitaria sul territorio di tutti i servizi fiscali, secondo linee di semplificazione e programmazione coerente delle attività di controllo fiscale. La nuova legge di stabilità per l’anno 2015 ha riconfermato la previsione della delega sulle agenzie fiscali, ed è attualmente in corso l’elaborazione del testo della norma di attuazione per la delega di tali funzioni, che sarà sottoposto al parere della Commissione paritetica tra lo Stato e le Province autonome, con l’obiettivo di garantirne l’operatività a partire dal 2016.

Obblighi di perequazione e solidarietà

È stato infine innovato il rapporto tra la salvaguardia delle prerogative dell’autonomia e gli obblighi di concorso agli obiettivi di perequazione e solidarietà, ai vincoli del patto di stabilità interno e agli obblighi derivanti dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica, prevedendo:

 

I vincoli del patto di stabilità

Con l’accordo di Milano è stato previsto che per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e per le Province autonome di Trento e di Bolzano il patto di stabilità interno risulti incentrato sui saldi di bilancio: la Regione e le Province concordano annualmente con il Ministero dell’economia e delle finanze l’obiettivo di saldo da conseguire, lasciando così agli enti la libertà di decidere le modalità con cui rispettare il vincolo (accrescendo le entrate o controllando le spese). Spetta così alle Province di definire gli obblighi derivanti dal patto di stabilità, e provvedere alle funzioni di coordinamento, di monitoraggio e di verifica del raggiungimento degli obiettivi, nei confronti degli enti locali, dell’azienda sanitaria, dell’Università degli studi di Trento, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti e organismi strumentali o finanziati in via ordinaria dalle Province.

Questa nuova impostazione del patto di stabilità interno della Regione e delle Province, informato alla logica dei saldi di bilancio, che riconosce alle Province la competenza a definire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno per tutti gli enti del settore pubblico provinciale, garantisce la piena autonomia nell’utilizzo delle risorse disponibili, sottraendo tutti gli enti del settore pubblico provinciale dalle misure nazionali in materia di contenimento delle spese. Questo principio è stato confermato nello Statuto, in base al quale non si applicano le misure in materia di patto di stabilità adottate per le Regioni e gli altri enti locali nel restante territorio nazionale; nello Statuto è inoltre stato previsto che le disposizioni statali relative all’attuazione degli obiettivi di perequazione e solidarietà nonché quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno non trovino applicazione con riferimento alla Regione e alle due Province. Lo Statuto attribuisce alle Province anche competenze in ordine al controllo successivo sulla gestione degli enti del sistema pubblico provinciale, con l’onere di informare degli esiti la locale Sezione della Corte dei Conti.

Riferimenti normativi

L’accordo di Milano ha determinato vari cambiamenti della previgente disciplina statutaria. In sintesi, i principali mutamenti degli aspetti finanziari risultano essere l’abrogazione dell’art. 78 (che prevedeva la quota variabile), le modifiche degli artt. 75 (relativo alla quota fissa), 79 (in materia di disciplina finanziaria, di contributi e concorso della Regione e delle Province agli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione, solidarietà e rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno), 80 (relativo alla finanza locale), 82 (sull’accertamento dei tributi nei territori delle Province) e 83 (in tema di bilancio di Regioni, Province e Comuni).

A seguito dell’accordo di Milano, con la legge finanziaria 2010 è stato inserito nello Statuto anche l’art. 75-bis, il quale dispone che nell’ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla Regione e alle Province sono comprese anche le entrate afferenti all’ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della Regione o delle Province (tali entrate sono ad esempio le imposte trattenute a Roma sugli stipendi degli impiegati statali in Provincia, oppure l’imposta di fabbricazione sulla benzina). Per la determinazione di tali quote l’art. 75 bis prevede una disciplina di dettaglio, che varia a seconda dei tributi e che fa innanzitutto riferimento in via generale alla valutazione dei fenomeni economici locali. Lo Stato si riserva inoltre il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da nuovi tributi se destinati alla copertura di specifiche e delimitate spese che non rientrino nelle competenze della Regione o delle Province (anche se tali riserve di gettito non sono comunque ammesse per la finalità generale del riequilibrio della finanza pubblica).