La legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) recependo il “patto di garanzia” apporta profonde modifiche all’art. 79 dello Statuto speciale, articolo contenuto nel titolo VI relativo agli aspetti finanziari. Viene innanzitutto innovato l’ambito di riferimento interessato dalle variazioni, introducendo il cd. sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province e dagli enti pubblici locali, da enti e organismi strumentali pubblici e privati, dalle aziende sanitarie, dalle Università, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi pubblici finanziati dalle Province in via ordinaria. Tale sistema concorre complessivamente, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, al conseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all’esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
Il concorso avviene essenzialmente:
con le modalità di coordinamento della finanza pubblica provinciale: per conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla Regione e alle Province, spetta a queste ultime definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti che costituiscono il sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le Province dunque vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte di tali enti e comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti (art. 79 co. 3)
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Queste misure definiscono in maniera completa il concorso complessivo della Regione e delle Province agli obiettivi di finanza pubblica nazionale, infatti nei confronti degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedano obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all’erario o concorsi comunque denominati, inclusi quelli relativi al patto di stabilità interno, diversi da quelli codificati nel titolo VI dello Statuto. La Regione e le Province provvedono, sia per sé che per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica adottando autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico (art. 79 co. 4). Le Province assumono dunque un ruolo perequativo, quali garanti del coordinamento della finanzia pubblica provinciale verso lo Stato, riaffermando così la propria autonomia nelle politiche di spesa e nelle decisioni concernenti l’allocazione delle risorse.
Le Province concorrono alla finanza nazionale con risorse “vere”, cioè somme che lo Stato trattiene, come gli accantonamenti e le riserve all’erario (tributi erariali e maggiorazioni di tributi erariali) e con il concorso agli obiettivi del patto di stabilità. Il patto di stabilità è lo strumento attraverso il quale gli enti locali partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal nostro Paese in sede europea, strumento che obbliga gli enti a non impiegare parte delle proprie disponibilità economiche, che restano vincolate a titolo di garanzia. La tabella a seguire mostra il concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Provincia di Trento.
Nella tabella, la prima colonna (quella gialla) rappresenta gli effetti del patto di stabilità, che si mantengono fino al 2017; dal 2018 il patto di stabilità viene meno. La colonna di destra, composta da tre voci, rappresenta le risorse che lo Stato richiede alla Provincia, dei veri e propri prelievi. Come si vede, tra accantonamenti e riserve all’erario, la Provincia fino al 2017 versa annualmente allo Stato 593 milioni di euro (che si aggiungono alle risorse che la Provincia già versa allo Stato in base all’accordo di Milano: 568 milioni di euro all’anno), cifra che cala a partire dal 2018; in particolare a partire dal 2019 vengono meno le riserve all’erario. L’accordo recepisce infatti a livello statutario il principio per il quale lo Stato non può prevedere riserve erariali per obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Fino al 2018 permangono comunque, in termini di concorso, gli importi riferibili alle riserve erariali già disposte dalla normativa statale, che per la Provincia di Trento sono stimabili in circa 180 milioni di euro annui (nella tabella, il settore grigio della colonna di destra). Infine, i 30 milioni di euro in fondo alla tabella indicano quanto annualmente spetta alla Provincia in termini di accise sui carburanti da riscaldamento.
Il concorso descritto rimane fisso fino al 2022, eventuali aggiornamenti in relazione alla dinamica degli oneri del debito pubblico sono previsti solo dal 2023. Lo Stato si è inoltre impegnato a restituire alla Provincia le riserve erariali previste dalla legge di stabilità 2014, a decorrere dal 2019, in quote annue di 20 milioni. Muovendo dalla consapevolezza dell’attuale contesto economico-finanziario, il patto di garanzia riconosce la possibilità per lo Stato, in presenza di eccezionali esigenze di finanza pubblica, di aumentare i prelievi descritti nella misura massima del 10%, per periodi di tempo definiti e solo sugli accantonamenti (è il senso della parentesi graffa accanto alla colonna). Un ulteriore 10%, sempre per periodi definiti, può essere prelevato dallo Stato in caso di manovre straordinarie finalizzate ad assicurare il rispetto dei vincoli europei concernenti i saldi di bilancio. Questi meccanismi di flessibilità, codificati dall’art. 79 co. 4 septies dello Statuto, vogliono costituire un parametro fisso di legittimità per l’intervento statale in presenza di circostanze eccezionali, ed impediscono interventi di finanza pubblica statali estranei ai parametri definiti; al tempo stesso precostituiscono dei criteri oggettivi di verifica nell’ambito di eventuali giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, criteri che in precedenza non erano rinvenibili.
Nell’ambito del concorso agli obiettivi di finanza pubblica verranno scomputati gli oneri riferibili alle nuove funzioni delegate dallo Stato alla Provincia, una volta che le deleghe divengano effettive, con particolare riferimento a quelle in materia di funzioni amministrative, organizzative e di supporto alla giustizia, di agenzie fiscali e quelle inerenti al Parco nazionale dello Stelvio, in attuazione dell’art. 1 comma 515 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), che prevede l’attribuzione alle Province di tali nuove competenze; viene dunque assecondato il percorso volto a concretizzare tali deleghe tramite norme attuative dello Statuto, sulla base del quadro finanziario concordato. Inoltre, a decorrere dal primo gennaio 2016 la Regione e le Province sono tenute a conseguire gli equilibri del bilancio di cassa definiti dall’art. 9 della legge 243/2012, si vincolano cioè al rispetto del pareggio del bilancio.