Allo scopo di delineare un nuovo modello finanziario di autonomia che recuperasse lo spirito originario dello Statuto e garantisse un rafforzamento dell’autogoverno finanziario, la Regione e le Province autonome hanno instaurato un confronto col governo nazionale che si è concretizzato nell’accordo di Milano, recante “Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano”, siglato il 30 novembre 2009 a Milano tra i Ministri Tremonti e Calderoli ed i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, Dellai e Durnwalder. L’intesa è stata poi recepita nella legge finanziaria 2010 aprendo la strada al federalismo fiscale nelle Province di Trento e Bolzano ed al conseguente nuovo prototipo di finanza provinciale, tramite la modifica del titolo VI dello Statuto “Finanza della Regione e delle Province”, cui si aggiungono altresì la previsione di nuove competenze delegate dallo Stato alle Province e di norme che definiscono interventi economici a favore dei territori confinanti. Le Province con tale accordo si sono impegnate a concorrere all’assolvimento degli obblighi finanziari posti anche dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica statale, istituendo un modello di finanziamento provinciale basato sulle compartecipazioni in quota fissa ai tributi erariali afferenti il rispettivo territorio, compartecipazioni predefinite statutariamente nella loro misura, a garanzia della certezza e della programmabilità delle risorse.
L’accordo del 2009 è stato però concluso in un contesto economico molto diverso da quello attuale, dal momento che presumeva l’uscita a breve dalla crisi finanziaria che aveva investito l’economia mondiale. Invece, successivamente all’accordo di Milano, lo Stato ha varato manovre di finanza pubblica finalizzate al pareggio strutturale del bilancio pubblico e all’assolvimento di altri impegni assunti in sede europea che hanno determinato gravi impatti, sia finanziari che normativi, lesivi dell’ordinamento regionale e provinciale vigente, così come era stato definito dall’accordo di Milano. Questo ha inizialmente determinato le Province di Trento e Bolzano a presentare dei ricorsi alla Consulta, a seguito della palese violazione delle prerogative finanziarie provinciali così come pattuite con lo Stato nel 2009, ed ha poi costituito il presupposto per un nuovo negoziato sul quadro finanziario regionale e provinciale complessivo con lo Stato, che si è infine tradotto nel cd. “patto di garanzia” del 15 ottobre 2014.
I riferimenti normativi che fanno da presupposto all’accordo di Milano (ed al successivo “patto di garanzia”) sono molteplici; a seguire vengono elencati i principali, alcuni dei quali sono già stati affrontati nelle rispettive sezioni del sito.
Per quanto riguarda i riferimenti costituzionali, l’art. 116 Cost. riconosce forme e condizioni particolari di autonomia al Trentino-Alto Adige/Südtirol, secondo quanto previsto dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale, mentre l’ultima formulazione dell’art. 119 Cost. (introdotta dalla legge costituzionale 1/2012) riconosce i principi di autonomia finanziaria e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, nonché quelli di perequazione e di solidarietà. La legge costituzionale 3/2001 stabilisce all’art. 10 che fino all’adeguamento degli Statuti speciali le disposizioni in essa contenute si applichino anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
In merito allo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol, il primo comma dell’art. 104, così come modificato dalla legge costituzionale 2/2001, prevede che le norme del titolo VI in materia finanziaria (oltre a quelle dell’art. 13 in materia di concessioni a scopo idroelettrico) possano essere modificate con legge ordinaria dello Stato emanata “su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione e delle due Province”. Si è in sostanza voluta prevedere una procedura semplificata per modificare pattiziamente le norme finanziarie dello Statuto che, in quanto complessivamente approvato con legge costituzionale, in base alla gerarchia delle fonti non avrebbe potuto essere emendato con una semplice legge ordinaria.
Infine, la legge statale 42/2009 in materia di federalismo fiscale all’art. 27 reca disposizioni per il coordinamento della finanza delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, statuendo che le stesse, nel rispetto degli Statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi Statuti. L’art. 27 è stato attuato per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e per le Province autonome di Trento e Bolzano con la modifica dello Statuto apportata con legge statale 191/2009 (legge finanziaria 2010) a seguito dell’accordo di Milano, modifica effettuata in base al citato art. 104 dello Statuto.