menu

La disciplina delle competenze della Provincia autonoma di Trento

L’impatto della riforma costituzionale del 2001

I principi costituzionali disciplinanti l’attribuzione delle competenze legislative ed amministrative alle Regioni ed alle Province autonome sono stati innovati con la legge costituzionale 3/2001: tale riforma concerne prevalentemente le Regioni a Statuto ordinario, dal momento che gli enti ad autonomia differenziata sono disciplinati dai rispettivi Statuti speciali; tuttavia anch’essi, per i principi comuni a tutte le tipologie di ente locale, sono soggetti alla nuova disciplina. Tale soggezione non è automatica: è infatti prevista la necessità di un adeguamento dei rispettivi Statuti speciali ai nuovi principi costituzionali tramite apposite leggi costituzionali. Fino a tale adattamento è statuito che le nuove disposizioni si applichino anche alle Regioni a Statuto speciale per le parti in cui prevedono “forme di autonomia più ampie” rispetto a quelle loro già attribuite.

Da ciò consegue che agli enti ad autonomia differenziata si applicano senza bisogno di adeguamenti quelle nuove disposizioni costituzionali (che danno attuazione ad un modello di ripartizione “federale”) che attribuiscono alle Regioni una competenza legislativa generale per tutte le materie non espressamente riservate dall’art. 117 Cost. allo Stato. Si è dunque verificato un ampliamento delle competenze legislative anche degli enti ad autonomia differenziata. Il previsto adeguamento dello Statuto del Trentino-Alto Adige (e fino ad oggi anche di quelli delle altre Regioni a Statuto speciale) ai nuovi principi non è ancora stato realizzato.

Competenze primarie e secondarie

La Provincia di Trento e quella di Bolzano godono di notevole autonomia nell’esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative. Tale autonomia è stata nel tempo progressivamente ampliata tramite le norme attuative dello Statuto. La Provincia di Trento (lo stesso vale per quella di Bolzano e per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol) deve tuttavia rispettare vari limiti nell’esercizio delle proprie competenze: tali limiti rivestono diversa entità ed ampiezza per quanto riguarda la disciplina delle singole materie che le sono attribuite, e sono previsti sia dallo Statuto di autonomia che dalla Costituzione, oltre ai limiti ulteriori che la Consulta ha negli anni ritenuto di poter desumere dal sistema costituzionale.

La potestà legislativa ed amministrativa delle Province di Trento e Bolzano si esercita in materie che sono loro attribuite come competenze primarie, secondarie oppure integrative; anche i limiti a cui sono soggette queste competenze sono stati parzialmente influenzati dalla riforma attuata con la legge costituzionale 3/2001: le materie devolute alla competenza provinciale non sono state sostanzialmente aumentate, anche se la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno da un lato vista riconosciuta la loro competenza primaria su materie che in precedenza erano loro devolute come competenze secondarie, dall’altro hanno ottenuto nuove competenze secondarie.

La competenza legislativa primaria (o come anche si dice esclusiva, o piena) si esercita nelle materie che sono attribuite esclusivamente alla disciplina della Provincia, che ha dunque facoltà di regolamentarle ed esercitarle autonomamente, senza l’intervento statale. A seguito della citata riforma costituzionale, l’art. 117 Cost. prevede ora come limiti alla potestà legislativa delle Regioni (e dello Stato stesso) la Costituzione, nonché i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali: tali limitazioni vincolano quindi le Province di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol anche nell’esercizio delle rispettive competenze primarie. Lo Statuto prevede altresì all’art.4 i limiti del “rispetto degli interessi nazionali (…) nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”, anche se è da ritenersi che la riforma costituzionale del 2001 abbia proceduto – formalmente non richiamandoli, e riconoscendo così delle “forme di autonomia più ampie” rispetto a quelle previste nello Statuto – ad una loro abolizione, che sembra tuttavia essere più formale che sostanziale dal momento che la giurisprudenza della Consulta ne ha in più occasioni sostenuto la conservazione.

La competenza legislativa secondaria (detta anche concorrente, o ripartita) deve essere esercitata unicamente nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato, che dunque fissa le norme generali mentre gli enti locali possono dettare norme di dettaglio. La competenza secondaria compete sia alle Regioni a Statuto speciale che a quelle a Statuto ordinario e, fino alla riforma costituzionale del 2001, costituiva per queste ultime la più ampia espressione della loro autonomia legislativa.

Vi è infine un’ultima tipologia di competenza legislativa, definibile terziaria o integrativa che è però regolamentata in modo diverso da ipotesi a ipotesi, senza quella disciplina unitaria che contraddistingue le competenze esclusive e quelle concorrenti. La finalità di tali competenze terziarie è solitamente la mera integrazione di disposizioni statali (si vedano ad esempio gli artt. 6 e 10 St.), sono previste in vari articoli dello Statuto ed in base all’art. 17 St. possono essere attribuite alla Regione ed alle Province anche da leggi dello Stato per la disciplina “di servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste”.

Deleghe ed autonomia dinamica

Sull’art 17 St. si fonda soprattutto la competenza legislativa cd. delegata, con cui lo Stato conferisce la potestà di emanare norme legislative in settori che, a rigore, non rientrano tra le competenze statutarie della Regione o delle Province. Negli ultimi due decenni lo Stato, per ridurre l’entità della spesa pubblica e risanare il bilancio, ha con sempre maggiore frequenza accettato le richieste delle due Province autonome di assumersi nuove competenze, facendosi carico dei relativi costi (o comunque della maggior parte di essi), anziché intervenire con ulteriori tagli sulle loro disponibilità finanziarie. Tali deleghe hanno conferito alle Province funzioni amministrative ma anche alcune nuove competenze legislative (spesso per disciplinare l’organizzazione delle funzioni già delegate, come nel caso delle funzioni amministrative relative agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti, o degli uffici provinciali del lavoro). Nel corso degli anni si sono verificati vari ampliamenti delle competenze delle Province tramite deleghe (nel settore sanitario sui servizi di guardia medica e di emergenza, nell’ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali, in materia di ordinamento scolastico, di energia e acque pubbliche, di catasto) motivate per lo più dalle necessità statali di conseguire un risparmio di spesa, conferendo alle Province nuove competenze ma non ulteriori mezzi finanziari, andando quindi esse a gravare unicamente sul bilancio provinciale.

Le deleghe possono essere conferite tramite una legge statale, a tenore dell’art. 17 St., oppure tramite norme di attuazione dello Statuto, il che è stato reso possibile in base ad una previsione della legge statale 549/1995, la quale all’art. 2 co. 56 recita: “Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l’esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l’esercizio di funzioni legislative nonché di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d’intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno”. Questo comma è stato ritenuto alla base della cd. autonomia dinamica: una sorta di autorizzazione generale, non limitata a specifici settori, per il progressivo ampliamento dell’autonomia mediante l’emanazione di norme di attuazione (nel cui procedimento di formazione le Province possono giocare un ruolo più incisivo nel confronto con lo Stato rispetto alle leggi ordinarie); tale autorizzazione è stata concessa a tutti gli enti ad autonomia differenziata. Infine, per quanto riguarda i Comuni, essi non hanno competenza legislativa, ma vantano importanti potestà amministrative con le quali eseguono, a seconda dei casi, leggi statali, regionali o provinciali.