Il Consiglio provinciale è uno degli organi della Provincia autonoma di Trento, assieme al Presidente della Provincia e alla Giunta Regionale. E’ un organo rappresentativo della popolazione, svolge la funzione legislativa e può essere considerato il “Parlamento” del Trentino. Il Consiglio provinciale è eletto ogni cinque anni (salvo i casi di scioglimento anticipato) a suffragio universale, diretto, segreto e a turno unico, secondo un sistema a base proporzionale corretto. Il territorio della Provincia costituisce un collegio unico.
Il Consiglio provinciale è composto da 35 consiglieri; la legge elettorale prevede un premio di maggioranza da assegnare alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente; in ogni caso alla lista o al gruppo di liste collegate a quest’ultimo non sono assegnati più di 23 seggi, oltre al seggio del Presidente. Alle forze di minoranza sono quindi riservati almeno 11 seggi.
Il Consiglio provinciale di Trento costituisce, assieme al Consiglio provinciale di Bolzano, il Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Apposite norme armonizzano l’elezione dei due Consigli provinciali, e le elezioni avvengono contestualmente a Trento e Bolzano; è prevista inoltre una disciplina specifica in caso di scioglimento anticipato di una delle due assemblee.
Il compito principale del Consiglio provinciale è l’esercizio della funzione legislativa: è il Consiglio che, con una procedura articolata, approva le leggi della Provincia. Il Consiglio svolge inoltre importanti funzioni di controllo e di indirizzo politico sul governo della Provincia mediante il diritto d’informazione riconosciuto ai consiglieri e la discussione assembleare di temi ritenuti di particolare rilevanza: tali attività si esercitano tramite interrogazioni e mozioni, tramite pareri da parte delle commissioni permanenti ma anche con l’istituzione di commissioni speciali di studio o d’indagine. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo programmazione periodica, con scadenze temporali precise per l’esame dei disegni di legge e degli argomenti prioritari che il Consiglio intende esaminare. Tale programma è il riferimento per la predisposizione del calendario periodico delle commissioni legislative, che possono così organizzare i propri lavori nell’ottica di un’adeguata istruttoria.
Il procedimento legislativo è il percorso di formazione delle leggi provinciali. L’iniziativa legislativa si concretizza nella presentazione al Consiglio provinciale di un disegno di legge; l’iniziativa legislativa spetta al popolo, ai consiglieri provinciali e alla Giunta provinciale. Un’iniziativa vincolata è prevista in capo alla Giunta per la legge finanziaria e per la legge di approvazione del bilancio della Provincia. I disegni di legge dopo una verifica di regolarità formale vengono assegnati dal Presidente del Consiglio alla commissione competente per materia. Quindi, il disegno di legge viene sottoposto ad un complesso procedimento articolato in più fasi: quella istruttoria, finalizzata all’acquisizione di informazioni, alla corretta formulazione ed alla valutazione dell’opportunità dei singoli disegni di legge, presso la commissione competente per materia, e quella decisionale, con la discussione generale del provvedimento e la discussione dei singoli articoli (e di eventuali emendamenti) in seno all’Assemblea. Al termine della procedura, se è approvato dal Consiglio provinciale, il disegno di legge diventa legge della Provincia.
L’ordine del giorno delle tornate consiliari viene redatto dal Presidente del Consiglio tenendo conto delle priorità indicate e dell’attività delle commissioni contingentando il tempo riservato all’esame dei disegni di legge in Aula, di modo da consentire la conclusione del relativo iter nelle tornate individuate.
Un procedura particolare riguarda l’esame dei disegni di legge che costituiscono la manovra finanziaria, cioè quelli concernenti il bilancio di previsione, il relativo assestamento, la legge finanziaria ed il rendiconto. Per l’esame di tali provvedimenti da parte dell’Aula si parla di “sessione di bilancio”: tutte le commissioni permanenti, oltre a quella assegnataria della manovra finanziaria, sono chiamate ad esprimere un parere sugli articoli di loro competenza e tutti i consiglieri sono invitati a partecipare ai lavori della commissione assegnataria.
Il Consiglio provinciale si dota di un proprio regolamento che disciplina le modalità del funzionamento suo e dei suoi organi, individua le tipologie degli atti tipici e definisce i procedimenti decisionali. Al Consiglio è inoltre riconosciuta un’ampia autonomia contabile e funzionale: ad esempio approva il proprio bilancio ed il relativo rendiconto e si avvale di proprio personale.
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