L’autonomia può essere genericamente definita come la capacità di uno Stato o di un ente territoriale di governarsi da sé, con proprie leggi o norme, senza ingerenze esterne, gestendo direttamente risorse e competenze.
É in sostanza, nel senso più generale, il potere di dar legge a sé stesso: nell’antica Grecia ad esempio αὐτονομία significava la piena sovranità delle leggi di uno Stato nel proprio territorio. É dunque una facoltà diversa dal decentramento, che vede l’applicazione periferica di norme definite a livello centrale, ed anche dal normale ordinamento regionale per il quale lo Stato nazionale riconosce determinati spazi normativi alle Regioni. Le cinque Regioni a Statuto speciale previste dalla Costituzione italiana all’art. 116, i cui Statuti sono stati approvati con legge costituzionale, dispongono infatti di forme di autonomia maggiori rispetto alle Regioni a statuto ordinario, sia in termini di potestà normativa ed amministrativa che per la quantità dei settori pubblici da esse disciplinati.
Tra le Regioni a Statuto speciale, il Trentino-Alto Adige/Südtirol si differenzia per un’autonomia peculiare, dal momento che le principali prerogative di autogoverno sono state trasferite alle due Provincie che la costituiscono: in pratica, sono le Province autonome che amministrano quasi tutte le funzioni ed i servizi pubblici che altrove vengono gestiti dallo Stato italiano.
Le competenze esercitate dalla Provincia autonoma di Trento sono previste nello Statuto e progressivamente ampliate negli anni con molteplici norme di attuazione. Alcune di queste competenze sono esclusive, altre concorrenti, alcune sono delegate, altre solo trasferite dallo Stato. Senza entrare nel dettaglio, si possono più semplicemente elencare i settori e le istituzioni pubbliche che non vengono gestiti dalla Provincia di Trento: Banca d’Italia, agenzie fiscali, esercito e difesa, forze dell’ordine, amministrazione della giustizia, Poste, Inps, Inail, oltre alle materie riservate dall’art. 117 Cost. allo Stato. Non essendovi una prefettura, le funzioni prefettizie sono ripartite tra il Commissario del governo ed il Presidente della Provincia.
Le altre funzioni e servizi pubblici, dal welfare alla sanità, dall’edilizia sociale alla formazione professionale, dall’istruzione all’università, dalla ricerca ai finanziamenti alle attività economiche, dalla difesa del territorio alla manutenzione delle strade, dai trasporti all’energia, dalla tutela dell’ambiente alla protezione civile, tutto questo (e altro) viene esercitato, sia pure con margini diversi di autogoverno, dalla Provincia autonoma di Trento.
Tali competenze sono disciplinate e finanziate dalla Provincia senza gravare sullo Stato, con i 9/10 del gettito fiscale prodotto sul territorio provinciale. La Provincia versa inoltre annualmente un’importante quota del gettito allo Stato in un’ottica di solidarietà nazionale. Tali competenze ricadono quindi nella responsabilità della Provincia: è il governo trentino che ne risponde ai cittadini. Il governo nazionale ne è estraneo, dato che nelle materie di competenza delle Province autonome lo Stato non può esercitare funzioni amministrative, neppure di vigilanza, ma può definire la cornice all’interno della quale sono esercitate, da parte della Provincia, le competenze legislative.