L’accordo di Milano ha dato attuazione alla legge delega 42/2009 in materia di federalismo fiscale, perseguendo le seguenti finalità:
- definire un modello orientato a correlare la finanza provinciale all’economia del territorio
- sottrarre le relazioni finanziarie tra Stato e Province alla discrezionalità delle decisioni statali introducendo una logica pattizia
- ristabilire lo schema originario di ordinamento finanziario, che in materia di entrate individuava l’elemento fondante dell’autonomia finanziaria della Regione e delle due Province nella compartecipazione in quota fissa ai tributi erariali
- contenere i margini di incertezza in ordine alle risorse disponibili legati alle procedure di definizione delle entrate, evitando contrattazioni ricorrenti con lo Stato
- ampliare i poteri locali in materia fiscale, limitando il carattere di finanza derivata e garantendo la responsabilizzazione degli enti in ordine al finanziamento delle rispettive spese
- stabilire le modalità con cui le finanze della Regione e delle due Province concorrono agli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché ai vincoli comunitari del patto di stabilità ed alle misure di coordinamento della finanza pubblica.
- ridefinire i meccanismi del patto di stabilità interno in un’ottica di rafforzamento dell’autonomia finanziaria
Con riferimento agli obiettivi di finanza pubblica, l’accordo ha previsto:
- l’eliminazione, della somma sostitutiva dell’IVA all’importazione e dei trasferimenti statali a valere su leggi di settore
- l’assunzione da parte delle Province di oneri relativi all’esercizio delle nuove funzioni delegate nonché al finanziamento di interventi nei territori extraprovinciali confinanti
- un meccanismo consensuale per la definizione annuale del patto di stabilità incentrato sui saldi di bilancio
I principali requisiti del nuovo modello di autonomia finanziaria risultano dunque essere:
- devoluzione a titolo di compartecipazione dei 9/10 di tutti i tributi statali riferiti al territorio, assicurando una diretta correlazione tra le fonti finanziarie dell’autonomia e la dinamica dell’economia provinciale
- territorialità: competono alla Regione e alle Province tutti i gettiti fiscali prodotti sul territorio, anche se riscossi al di fuori dello stesso
- oggettività delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione/Province, in quanto la compartecipazione ai tributi avviene esclusivamente in quota fissa
- certezza delle risorse
- programmabilità delle risorse
- piena autonomia nell’utilizzo delle risorse
- ampliamento degli spazi di autonomia finanziaria ed impositiva
- incasso diretto dei tributi erariali devoluti
- efficaci poteri in materia di tributi comunali
L’intesa del 2009 ha infine delegato alla Provincia di Trento le funzioni esercitate dallo Stato relativamente all’Università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento, mentre ha delegato alle Province di Trento e di Bolzano le funzioni di gestione degli ammortizzatori sociali, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell’INPS sulla base di accordi con quest’ultimo; anche in questo caso l’onere per l’esercizio delle rispettive funzioni è stato fissato a carico delle Province. Sulla base di queste misure, il concorso posto annualmente a carico della Provincia di Trento è risultato pari a 568 milioni di euro, dei quali 100 milioni per le deleghe ed i territori confinanti, concorso attualmente ancora in vigore. Complessivamente, per effetto dell’accordo di Milano, le Province e la Regione hanno così deciso di rinunciare a favore dello Stato, in un’ottica di solidarietà e responsabilità, ad oltre un miliardo di euro di risorse all’anno (Provincia di Trento: 568 milioni; Provincia di Bolzano: 518 milioni; Regione: 31 milioni).